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COME FARE PER

Convivenza di fatto

Come Fare:

Regolamentazione delle convivenze di fatto

Con la legge, 20 maggio 2016 n.76, il Parlamento Italiano ha introdotto nel nostro ordinamento tre nuove possibilità per i cittadini:

1)    Costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

2)    Costituire formalmente una convivenza di fatto

3)    Stipulare dei contratti di convivenza, che servono per regolamentare tutti gli aspetti, compresi quelli economico finanziari, delle convivenze di fatto.

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e se già si convive si compilerà l’allegata istanza; se già non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

 


Informazioni specifiche:

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firma dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).

L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l’allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.


Dove Rivolgersi:
Ufficio servizi demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Ufficio Anagrafe del Comune ove ha sede la convivenza


Quando:

Il Lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00

Dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30


Tempistica:

Due giorni lavorativi


Riferimenti Normativi:

 Legge 20 maggio 2016 n.76,


Documenti allegati:
FileDichirazione convivenza di fatto (24,45 KB)

FileCessazione convivenza di fatto (19,86 KB)