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COME FARE PER

Unioni Civili

Descrizione:

Con la legge 20 maggio 2016 n.76, è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.


Come Fare:

La richiesta di costituzione dell’unione civile va presentata all’ufficio dello stato civile scelto dalle parti.

Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini che attesti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile e contestualmente possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, inoltre hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.


Informazioni specifiche:

Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di legge purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.


Dove Rivolgersi:

Uffici Comunali


Quando:

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00

Dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30


Riferimenti Normativi:

Legge 20 maggio 2016 n.76.


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